di Luca Desiderato

Fin qui il manuale ha parlato di come si ottiene un risultato. Questo capitolo parla dell’unico punto in cui la risposta corretta è non farlo, e conviene dirlo prima di qualsiasi distinzione: il volto e la voce di una persona reale non si usano in una generazione senza il suo consenso, ottenuto per iscritto e riferito a quell’uso. Non è una raccomandazione prudenziale: è la linea che separa il mestiere da qualcosa che il mestiere non è.
Sul piano degli obblighi, la norma europea sulla trasparenza tocca la questione da due lati. Chi impiega un sistema che genera o manipola immagini, audio o video costituenti un contenuto falsificato[1] deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente: con la modulazione, vista nel capitolo 6.2, per le opere manifestamente artistiche o creative. E chi impiega sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte al loro funzionamento, trattando i dati personali secondo la disciplina europea sulla protezione dei dati.
Qui però devo essere esplicito su un limite di questo manuale: la disciplina del consenso all’uso dell’immagine e della voce di una persona non è materia che si esaurisce nelle norme sull’intelligenza artificiale. Tocca il diritto all’immagine, la protezione dei dati personali, i contratti di prestazione artistica e, se la persona è nota, profili ulteriori. Su come si scrive una liberatoria che copra l’uso generativo, questo capitolo non dà una risposta: quello è il punto in cui si chiama un avvocato, e chi vi dice il contrario vi sta vendendo un rischio.
Quello che il manuale può dare è la prassi che riduce i problemi prima che nascano:
- Il consenso si chiede per l’uso specifico, non genericamente per «il progetto». Un volto ripreso per un documentario non è un volto autorizzato a essere generato in altre scene.
- Si documenta cosa è stato mostrato alla persona. Un consenso su un’ipotesi vaga vale meno di un consenso su un esempio concreto.
- La somiglianza involontaria esiste. Un modello può restituire un volto molto simile a una persona reale senza che nessuno l’abbia chiesto: se accade e ci si accorge, si cambia.
- La voce è più delicata del volto, perché è più facilmente riconoscibile da poco materiale e più difficilmente attribuibile a un caso.
Questo capitolo ha finalità divulgativa e non costituisce parere legale: in particolare[2] sulla materia del consenso, che eccede il perimetro delle norme qui richiamate. Riferimenti: Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 50, paragrafi 3 e 4, versione consolidata in vigore dal 27 luglio 2026. Verificato il 26 agosto 2026.
Un'immagine, un audio o un video creato o modificato per mostrare qualcosa di diverso dalla realtà. Il termine riguarda anche l'uso di volti e voci di persone reali. La sua valutazione dipende da ciò che il contenuto rappresenta e da come viene dichiarato.
Inquadratura molto stretta che isola una singola parte del corpo umano (es. un occhio, una bocca, un dito che preme un grilletto). Ha una funzione di forte enfasi narrativa o drammatica, focalizzando l'attenzione dello spettatore su un gesto o un'espressione fisica che acquisisce un significato cruciale per la scena.



