di Luca Desiderato

Per anni dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale è stata una scelta di stile. Da poco è diventata, in certi casi, un obbligo, e la data è il 2 agosto 2026. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale dedica al tema[4] il suo articolo 50, e per gli obblighi di trasparenza la data è il 2 agosto 2026. La cosa che conviene capire subito è che la norma non chiede di dichiarare tutto: distingue chi fornisce lo strumento da chi lo usa, e distingue i casi. Chi pubblica un lavoro è nella seconda categoria, e gli obblighi che lo riguardano sono meno di quanto si tema e più precisi di quanto si speri.
Le tre distinzioni che contano per chi lavora nell’audiovisivo sono queste, e stanno scritte nel testo dell’articolo:
- L’assistenza al montaggio[2] non è generazione. L’obbligo di marcare gli output[3] non si applica quando il sistema svolge una funzione di assistenza per l’editing standard o non modifica in modo sostanziale i dati di partenza. Stabilizzare, scontornare, ripulire un audio non è la stessa cosa che generare una scena[5].
- L’opera dichiaratamente artistica ha un obbligo attenuato. Quando il contenuto fa parte di un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o fittizia, l’obbligo si riduce a rivelarne l’esistenza in modo adeguato, senza ostacolare l’esposizione[1] o il godimento dell’opera. Un cartello a inizio film non deve rovinare il film: lo dice la norma, non il buon senso.
- La responsabilità editoriale conta. Per il testo pubblicato con finalità informativa l’obbligo cade se c’è stata revisione umana e se qualcuno, una persona o una società, detiene la responsabilità editoriale. È la ragione per cui un colophon non è un vezzo.
Resta il fatto che l’obbligo è il pavimento, non il tetto. Le piattaforme hanno regole proprie e più severe della norma, e cambiano più in fretta. E c’è una considerazione meno giuridica: nel nostro mestiere la fiducia si costruisce mostrando come si è ottenuto un risultato. Chi dichiara passa per uno che sa cosa sta facendo; chi viene scoperto passa per un altro. Dichiararlo bene, in una riga nei titoli di coda, costa meno di qualsiasi alternativa.
Questo capitolo ha finalità divulgativa e non costituisce parere legale. I riferimenti sono al Regolamento (UE) 2024/1689, versione consolidata in vigore dal 27 luglio 2026, articoli 50 e 113, verificati il 26 agosto 2026. Le regole delle piattaforme cambiano: verificarle alla data in cui si pubblica.
Il parametro tecnico che definisce la quantità totale di luce che colpisce il sensore della macchina da presa. È determinata dal bilanciamento di tre fattori (il "triangolo dell'esposizione"): apertura del diaframma, tempo di posa (shutter speed) e sensibilità ISO. Un'esposizione corretta è tecnicamente impeccabile; una sotto-esposta è troppo scura, una sovra-esposta è troppo chiara.
Processo di post-produzione in cui le singole inquadrature (shot) girate sul set vengono selezionate, tagliate e ordinate in una sequenza specifica per costruire le scene e narrare la storia. Il montaggio definisce il ritmo, la continuità e la struttura narrativa del film.
Ciò che esce dal sistema dopo una generazione. Può essere un'immagine, un video, un testo o un altro file. Nel lavoro audiovisivo va verificato e, quando serve, accompagnato dalle informazioni sulla sua provenienza.



