di Luca Desiderato

Sull’argomento circola una frase da smontare per prima, perché è la più diffusa e la più sbagliata: tanto quello che genera l’intelligenza artificiale non è di nessuno. In Italia, dal 10 ottobre 2025, questa frase non descrive lo stato del diritto, e non per una sfumatura interpretativa, ma perché la legge sul diritto d’autore è stata modificata per dire il contrario.
L’articolo 1 della legge del 1941 oggi protegge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, e aggiunge una specificazione nuova: anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. La modifica è stata introdotta dalla legge italiana sull’intelligenza artificiale del settembre 2025. Il criterio, quindi, non è quale strumento hai usato: è se nel risultato c’è il tuo lavoro intellettuale.
Questo sposta la domanda da «l’AI toglie i diritti?» a «cosa devo poter dimostrare?». E la risposta somiglia molto al metodo dei capitoli precedenti:
- Le scelte contano più delle generazioni. Quali inquadrature, in che ordine, con quale luce, cosa è stato scartato e perché: sono decisioni intellettuali, e sono documentabili.
- Le condizioni che hai imposto sono lavoro. Uno schizzo di contorni, una posa costruita, una scheda di configurazione non sono materiale di servizio: sono la traccia di ciò che hai determinato tu.
- Il montaggio[1] è un apporto riconosciuto da sempre. La selezione, il ritmo, la sequenza sono forme classiche di creatività, e non diventano meno tali perché il materiale è generato.
- Conservare il processo non è burocrazia. È l’unica cosa che, in una discussione, distingue un lavoro intellettuale da una serie di estrazioni.
Un’immagine generata può anche restare fuori dalla protezione: la soglia non è l’uso dell’AI, è il lavoro intellettuale dell’autore. Stabilire se quel lavoro c’è vuol dire guardare il caso concreto, le decisioni prese e ciò che ne resta nel risultato, e non è un giudizio che un manuale può sostituire. E il perimetro è quello italiano: fuori dall’Italia le regole cambiano, e l’orientamento americano è nel capitolo 6.1.
Questo capitolo ha finalità divulgativa e non costituisce parere legale. Riferimenti: legge 22 aprile 1941 n. 633, articolo 1, testo in vigore dal 10 ottobre 2025; legge 23 settembre 2025 n. 132. Verificati il 26 agosto 2026 su Normattiva.



